Statuto
Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione per lo studio e la cura delle deformità facciali Gaspare Tagliacozzi”- Chirurgia Plastica è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
Art. 2) L’Associazione ha sede in Bologna, via Massarenti, 1, presso il Servizio di Chirurgia Plastica Policlinico S. Orsola.
Art.3) L’Associazione ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziative tendenti allo studio, alla ricerca e alla cura sia diretta che indiretta delle deformità facciali congenite ed acquisite con la possbilià di elargizione di contributi sotto varie forme devoluti a persone o Enti che si rendano meritevoli nel campo specifico nei suoi aspetti multidisciplinari, medici e sociali, sia in sede locale che in ambito nazionale ed internazionale , escluso quaunque scopo politico o di lucro.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Menuˆ
Art. 4) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione,
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni, congressi o partecipazioni se medesimi;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5) L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di gni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ASSOCIATI Menuˆ
Art: 6) Le categorie di associati sono così distinte:
a) Associati fondatori nelle persone dei partecipanti alla costituzione dell’Associazione, i quali avranno il diritto permanente, salvo rinuncia espressa, di partecipare al consiglio di Amministrazione, con diritto di voto nelle assemblee degli associati.
b) Associati onorari, ammessi secondo i meriti e le qualità riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione, i quali saranno esonerati dal versamento di quote associative e non avranno diritto di voto.
c) Associati effettivi nelle persone ed Enti che verranno ammesse al Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà caso per caso stabilita dal Consiglio, e annualmente una quota fissa da determinarsi di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. I soci avranno diritto di voto nelle assemblee.
d) Associati aderenti nelle persone di coloro che potranno versare facoltativamente una quota annua fissa, da determinarsi di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, i quali non avranno diritto di voto in assemblea.
Tutti gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione in quanto dovuta.
Art. 7) Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di consultare le riviste e le pubblicazioni scientifiche presso la biblioteca della sede, nonché di usare tutte le attrezzature tecniche a disposizione dell’Associazione.
Art. 8) La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; l'indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.
AMMINISTRAZIONE Menuˆ
Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dalla Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vicepresidente e un segretario. Nessun compenso è devoluto ai membri del Consiglio.
Art. 11) Il Consiglio si riunisce le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al presidente ed alle quote associative.
Per la convalida delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 13) Il Presidente ed, in sua assenza, il vicepresidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberanti dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE Menuˆ
Art. 14) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante affissione nell’albo della associazione dell’Avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell’Art. 20 del Codice Civile. L’assemblea deve essere convocata in Bologna, anche fuori dalla sede sociale.
Art. 15) L'assemblea delibera nel Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e Statuto e quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto.
Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di Associazione, in quanto dovuta.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
Art. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
Art. 18) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del C.C.
SCIOGLIMENTO Menuˆ
Art. 19) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE Menuˆ
Art. 20) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e le Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre PROVIBIRI da nominare dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Bologna li, 15 dicembre 1998
Il Consiglio di Amministrazione
Presidente: Carlo Cavina
Consigliere: Renzo Giuliani
Consigliere con qualifica di Segretario: Paolo Morselli